La Rivista del Sindaco


IL TAR SUI CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE PARTECIPATE

Società Partecipate
di La Posta del Sindaco
05 Ottobre 2017

Bloccata ricapitalizzazione dello zuccherificio partecipato dalla Regione: fuori dalle attività istituzionali

Pa fuori dalle società di mercato (di Gianni Trovati su “Il Sole 24 Ore” del 5 ottobre 2017) 
Il ruolo generico che Regioni ed Enti locali rivestono per lo sviluppo economico del territorio non deve essere usato come “giustificazione” per detenere il controllo o una partecipazione in una società che non rientra strettamente nelle “funzioni istituzionali” dell’Ente stesso. Questo è il presupposto ribadito dalla sentenza (331/2017) del Tar Molise, che ha dichiarato illegittime le delibere con cui la Regione Molise aveva disposto la ricapitalizzazione del proprio Zuccherificio nel 2012. In effetti la partecipazione azionaria di una Regione in uno stabilimento che si occupa della produzione di zucchero sembrerebbe ai più non direttamente conseguente con la sua missione istituzionale. Una sentenza che potrebbe avere ripercussione al di fuori dei confini molisani, visto che la lettura dei giudici amministrativi sembra in perfetta sintonia con uno dei pilastri del “taglia-partecipate” previsto dalla riforma Madia, che vuole che le amministrazioni pubbliche non possano costituire né mantenere partecipazioni in società “aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali” (articolo 4 del Dlgs 175/2016). Peraltro la Regione Molise fa parte di una compagnia estremamente nutrita, come risulterebbe dall’ultimo censimento delle partecipazioni pubbliche condotto dal ministero dell’Economia. Infatti Regioni, Comuni e Province partecipano o posseggono 667 imprese di trasporto e magazzinaggio, 484 aziende che si occupano di “attività artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento”, 447 che si occupano di commercio all’ingrosso e al dettaglio, e ben 1.661 soggetti coinvolti in “attività professionali, scientifiche e tecniche”. Quindi almeno un tremila società che fino ad oggi sono sopravvissute soltanto grazie ad una interpretazione molto generosa delle regole, facendo ricadere tutte queste fattispecie sotto il generico ombrello dello “sviluppo economico territoriale”. Il Tar Molise ha peraltro fatto riferimento ad una regola contenuta in un provvedimento che risale al 2007 (articolo 3, comma 37 della legge 244/2007) e che, passata di proroga in proroga, a partire dal 2015 è entrata pienamente in vigore. Una parte rilevante di dimissioni dovrebbero essere state previste dai piani di razionalizzazione voluti dalla riforma Madia e che gli Enti hanno dovuto approvare entro lo scorso 30 settembre. Ma visto che finora il principio della pubblica amministrazione fuori dalle società che operano sul mercato non ha avuto molto fortuna, almeno nelle scelte autonome portate avanti dalle amministrazioni, spetterà al ministero dell’Economia e alla Corte dei conti il compito di rilanciare il principio ribadito dalla sentenza del Tar Molise.

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