La Rivista del Sindaco


L’assenza del Consigliere Comunale può essere giustificata anche dopo l’avviso di decadenza

Approfondimenti
di La Posta del Sindaco
11 Maggio 2018

La sentenza n.925/2018 della Sezione Prima del Tribunale Amministrativo Calabria sancisce che in alcuna norma viene richiesta una giustificazione preventiva per le assenze di un Consigliere in seduta, e che una consegna tardiva delle motivazioni non può in alcun modo portare alla decadenza.

Un Consigliere del Comune di Crosia (CS) ha impugnato la delibera che lo estrometteva dal Consiglio Comunale in quanto assente a numerose sedute, inclusa quella che ha portato al provvedimento di decadenza e la conseguente richiesta di risarcimento danni. Tale decisione è derivata dal fatto che la giustificazione ad alcune assenze (compresa l’ultima) è stata mostrata in ritardo e con certificati di carattere generico.

I Giudici del TAR hanno però tenuto a ricordare che all’art.43 co.4 del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), rimanda allo Statuto dell’Ente stesso la previsione dei casi di decadenza, questo potere fornito alle Amministrazioni, le dota di un certo potere decisionale impugnabile in processo. Nonostante tutto, tale potere è comunque limitato, infatti la decadenza di un Consigliere rientrerebbe nella riduzione dei poteri stessi di quest’ultimo in quanto ricoprente una funzione di pubblico interesse.

I togati hanno continuato sostenendo che le circostanze in esame debbano essere analizzate con rigore, al fine di creare precedenti che porterebbero alla decadenza di Rappresentanti Pubblici per meri motivi discriminatori e contrari all’interesse della cittadinanza.

Il provvedimento di decadenza di un Rappresentante Pubblico, deve innanzitutto permettere al diretto interessato di tutelare la sua persona e le conseguenti giustificazioni. Gli Enti che non avranno in statuto casistiche dedicate, potranno comunque fare riferimento all’art. 51 della Carta Costituzionale che regola la materia dell’elettorato passivo e sancisce che se le assenze rappresentino in qualche modo il disinteresse per futili motivi alla vita pubblica e politica dei cittadini, gli Enti potranno emettere provvedimenti di decadenza.

Per il Caso in questione il TAR Calabria sostiene che la giustificazione preventiva o entro 10 giorni, voluta dall’Amministrazione è illegittima, stesso discorso vale per la presunta insufficienza della documentazione medica ricevuta, in quanto tali certificati presentano diagnosi e il relativo periodo di riposo.


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