La caparra di un soggetto che conclude l’acquisto di un immobile e poi recede dalla vendita ritenendola viziata in quanto l’immobile in questione è ancora soggetto al vincolo comunale d’inalienabilità, viene automaticamente perduta.
Così sentenzia la Corte di Cassazione con il provvedimento n.15069, riguardante la valorizzazione e la dismissione del patrimonio di Roma Capitale.
In prima istanza, i Magistrati hanno dato ragione al ricorrente in quanto il Giudice riteneva nulla la vendita di un bene sottoposto a vincolo, obbligando il Comune di Roma a risarcire al cittadino il doppio della caparra.
Il ricorso del Comune di Roma ha trovato ragione presso gli Ermellini della Corte di Cassazione, infatti è stato stabilito che la vendita di un immobile con vincolo decennale di inalienabilità. La sentenza deriva dal fatto che se il venditore cede prima della scadenza del decimo anno, quest’ultimo deve restituire all’Amministrazione la differenza di corrispettivo precedentemente scontata.
La Corte ricorda che nessun effetto si ripercuote sulla vendita successiva ad una persona terza e di conseguenza l’esistenza del vincolo smette di operare, difatti questa tipologia di limitazione ha valore solo ed esclusivamente per coloro che hanno usufruito del prezzo di favore, non ricadendo affatto sul bene in questione.
Le pretese dell’acquirente ricorso a giudizio si basavano sull’art.6 del Decreto Legislativo 104/1996 che legifera in materia di Programmi di Cessione e Nuovo Modello Gestionale. L’uomo infatti riteneva che il Comune fosse equiparabile ad un Ente Previdenziale, cosa che non corrisponde a realtà.
Viene inoltre ricordato che il vincolo imposto è un onere che vede protagonisti solo Ente venditore e acquirente privilegiato.
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