In seguito alla recente pubblicazione del resoconto riguardante l'incontro tenuto il 16 maggio, è stato riportato il modo in cui la Commissione Arconet ha tentato di affrontare i problemi riguardanti inserite nelle immobilizzazioni finanziarie degli enti locali, in seguito all'impossibilità di acquisire gli schemi organizzati all'approvazione o il bilancio di esercizio approvato della partecipata o controllata.
Attualmente la valutazione delle partecipazioni in società o enti pubblici e privati, partecipati o controllati, segue il metodo del patrimonio netto, come previsto dall'articolo 2426, n. 4 del nostro Codice Civile. L'utile o alla perdita d'esercizio della partecipata, che viene poi precisato in base alla quota di pertinenza, viene portato al conto economico, producendo un incremento o una riduzione della partecipazione azionaria nello stato patrimoniale.
In seguito poi, all'approvazione del rendiconto della gestione, se presenti utili provenienti dall'applicazione del metodo del patrimonio netto, questi portano all'iscrizione di una riserva del patrimonio netto vincolata all'utilizzo del metodo del patrimonio. Si può anche verificare un azzeramento della partecipazione se, a causa delle perdite, il valore del patrimonio netto diventa negativo.
Questo principio vuole spingere gli enti a fare pressione alle proprie società o attuare tutte le iniziative possibili, al fine di ottenere il rendiconto o lo schema di bilancio predisposto all'approvazione, per utilizzare il metodo del patrimonio netto. In caso non risultasse possibile accedere al bilancio di esercizio o agli schemi previsti per l'approvazione, la partecipazione verrà registrata nello stato patrimoniale al costo d'acquisto.
Dall'applicazione di queste norme, soprattutto nei primi anni, è stato necessario garantire la costanza dei criteri di valutazione nel tempo, la chiarezza e la loro comparabilità.
Nel corso della riunione, la Commissione ha deciso di confermare il criterio del patrimonio netto. Inoltre, ha ipotizzato l'applicazione definitiva del costo storico, nel caso sia sopraggiunta l'impossibilità di acquisire il bilancio di esercizio della partecipata o controllata (o dei relativi schemi preparati ai fini dell'approvazione). Anche nel caso di partecipazioni per cui non sia stato sostenuto un costo di acquisto si applica il criterio del patrimonio netto dell'esercizio di primo inserimento delle partecipazioni nello stato patrimoniale della capogruppo, ovvero il primo esercizio di adozione del principio allegato 4/3 al Dlgs 118/2011.
Nella successiva riunione, però, questa posizione è stata corretta, aprendo la possibilità per permettere il criterio del patrimonio netto dell'anno n-1, anche in seguito alla richiesta dei rappresentanti di esperti contabili e commercialisti. Il vantaggio consisterebbe in una applicazione univoca e più facile. Per sapere se questa modifica diventerà effettiva, si dovrà attendere la formulazione definitiva dell'ottavo decreto correttivo.
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