La Rivista del Sindaco


Niente Imu per le società sportive con natura di srl

Finanza Locale
di La Posta del Sindaco
15 Ottobre 2018

Molte sono le società che operano in settori meritevoli di tutela, ma la disciplina che si trova a decidere chi può rientrare nelle agevolazioni e chi invece non può usufruirne è a dir poco incerta e aperta a male interpretazioni, tanto che le Commissioni Tributarie spesso arrivano a decisioni che rischiano di minarne lo spirito agevolativo.

Portiamo ad esempio la recente sentenza (3576/2018) emessa dalla Ctr Lombardia, che ha visto confermare la parziale esenzione dell'Imu per il periodo 2014-2015 a una società sportiva con natura giuridica di srl, già riconosciuta dal Ctp di Lodi.

Stando a quanto riporta la normativa sull'Imu (articolo 7, lettera i) del DLgs 504/1992), viene riconosciuta l'esenzione basandosi sulla natura giuridica dell'ente o sull'esercizio dell'attività che esso svolge.

La Ctr di Lodi ha ritenuto che l'articolo 90 della legge 289/2002 estenda l'esenzione anche alle società capitali senza fini di lucro, non limitandosi quindi ai soggetti che vengono citati nell'articolo 73, comma 1, lett. c) del Tuir. L'obiezione può ricadere sul fatto che l'agevolazione finirebbe per essere sfruttata da una società non chiaramente dichiarata dall'articolo 73, comma 1, lett. c) dei Tuir, a cui si può aggiungere che è il libro V del codice civile a disciplinare le srl, in genere caratterizzata da fini imprenditoriali. Per questo motivo una srl non dovrebbe mai essere considerata "ente senza scopo  di lucro", cosa che invece accade fin troppo spesso (appigliandosi magari alla rinuncia degli utili da parte dei soci, ma solo per l'obiettivo del reinvestimento), proprio per poter accedere ad agevolazioni altrimenti proibite. Inoltre, stando all'articolo 4 del dm 200/2012, le attività sportive sono considerabili non commerciali se svolte a titolo gratuito o se pagate con un versamento simbolico, non superiore alla metà di quanto spetterebbe a un'attività del genere in modalità concorrenziale.

Su quest'ultimo punto il comune ha fatto leva, dimostrando che alcuni prezzi superavano perfino quelli presenti in altre strutture sportive. Entrambi gli aspetti sopracitati non sono stati ben considerati prima da parte del Ctp e in seguito dal Ctr, che si fatto bastare le conclusioni dei giudici di primo grado, che ha sostenuto la propria posizione per mezzo di un'applicazione volta a dare maggior importanza alla forma sulla sostanza operata dal Ctp di Como, con la sentenza 136/2016, pur riconoscendo che l'agevolazione è dedicata ad attività svolte "senza fini di lucro".

Risulta quindi chiaro come la disciplina che regola queste agevolazioni sia fin troppo interpretabile e oggetto ad allargamenti riguardo i soggetti a cui sono destinate. Si può solo sperare che la Cassazione intervenga quanto prima per fare chiarezza e stringere i buchi interpretativi lasciati dalle norme.


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