La Rivista del Sindaco


Niente Tari per il gestore di un parcheggio a strisce blu

Approfondimenti
di La Posta del Sindaco
29 Gennaio 2019

La Commissione tributaria del Molise si è pronunciata a favore di un gestore di parcheggio a pagamento, stabilendo che non è tenuto a pagare la Tari per le aree di sosta poste nelle vie pubbliche, di cui usufruisce quindi l'intera comunità.

A titolo di Tares 2013 relativa agli spazi pubblici scoperti adibiti a parcheggio, il Comune aveva richiesto un pagamento di oltre 20.000 alla società che aveva in gestione gli spazi. Il Comune ha poi inviato domanda d'appello alla Corte tributaria del Molise, che con la sentenza 562/2018 né ha respinto la richiesta, opponendosi alla pretesa di tassazione degli spazi in oggetto, definendole "aree nella piena disponibilità dell'ente e quindi non detenute dalla società stessa". I giudici hanno anche ritenuto irrilevante l'obbligo di applicare la segnaletica e parcometri, da parte della società, definendolo "attività funzionale al servizio" non in grado di modificare i termini del rapporto negoziale.

Proposto l'appello alla sentenza di primo grado, il Comune ha portato in rilievo come trattandosi di un'area pubblica frequentata da persone (quindi produttrice di rifiuti), quella adibita ai parcheggi a pagamento dovrebbe essere soggetta a tassazione. Il Comune si è visto però respingere anche l'appello dal Ctr di Campobasso, che ha richiamato in via preliminare la giurisprudenza di Cassazione, che più volte ha ribadito come gli spazi adibiti a parcheggio, in quanto frequentati da persone, sono considerati presuntivamente produttrici di rifiuti, lasciando al contribuente l'onere di dimostrare il contrario (numeri 7916/2016, 5047/2015, 7654/2012 e 12084/2004 della Cassazione).

Eppure, è la detenzione dell'area che fa da discriminante in questo caso ai fini del presupposto impositivo: i requisiti per richiedere un pagamento della Tari sono vincolati dalla presenza di una vera e propria concessione del servizio gestione dei parcheggi.

Nel caso in oggetto, invece, il rapporto della società con il Comune non poteva essere definito attribuente del diritto all'uso particolare delle aree in favore del concessionario, trattandosi a tutti gli effetti soltanto di un appalto di servizi. Appalto che non modifica né fa venir meno l'uso pubblico dell'area. Si è quindi stabilito, che trattandosi di parcheggi lungo strade e vie pubbliche, di cui usufruisce l'intera comunità, non è il servizio a pagamento a "detenere o occupare" tali superfici (soprattutto parlando di zone attive solo in determinati orari di alcuni giorni), ne consegue che i rifiuti ivi prodotti non sono di sua responsabilità. Come ovvia conseguenza non si può chiedere quindi alcun pagamento della Tari.


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