Il contribuente può vedere annullare il contraddittorio, in caso il Fisco abbia ignorato un documento o un registro contabile. In caso l'ufficio non avesse tenuto in considerazione il bilancio finale di liquidazione (poi allegato agli atti processuali), la sentenza 8588/5/2018 della Ctr Campania ha dichiarato illegittimo l'accertamento "a tavolino" emesso ai fini Iva nei confronti di una società in liquidazione se è mancata l'instaurazione del contraddittorio.
Senza alcun confronto preventivo con una Srl o i suoi rappresentati, con un controllo svoltosi presso l'ufficio, la società è stata accertata in liquidazione, in solido con i soci partecipanti e il liquidatore, attenendosi all'articolo 36 del Dpr 602/1973. Di conseguenza sono stati impugnati gli atti impositivi. Il contribuente ha lamentato la violazione del principio giurisprudenziale che vede il Fisco gravato dell'obbligo generale di contraddittorio per quanto riguarda i soli tributi armonizzati; la violazione di questo principio porta all'invalidità dell'atto. La giurisprudenza stessa aveva sentenziato che il contribuente doveva superare la prova di resistenza, ovvero presentare in via concreta le motivazioni che avrebbero potuto perorare la sua causa, senza proporre una mera opposizione pretestuosa (decisioni della Cassazione 9026 e 8027 del 2017, e 7725 e 21767 del 2018).
Il caso in oggetto, ha visto l'ufficio emettere gli atti impositivi, basandosi sulla mancata compilazione del bilancio finale di liquidazione da depositare in Camera di commercio, ritenuto aspetto di rilievo anche ai fini della responsabilità solidale di soci e liquidatori, in quanto ritenuto inesistente. In giudizio, i ricorrenti sono riusciti a dimostrare come questo documento fosse stato regolarmente compilato. Dopo aver accertato l'esistenza dei documenti relativi al bilancio finale di liquidazione, il collegio di merito ha stabilito che, riuscendo a dimostrare questo, la prova di resistenza del contribuente può considerarsi integrata; azione necessaria alla validità del vizio di violazione del contradditorio, la cui presenza inficia la validità degli atti impositivi. E questa è la vera parte innovativa della pronuncia.
Portando la fattispecie ad essere considerata come principio generale, si può arrivare ad affermare che un accertamento dell'Iva fatto a tavolino senza contradditorio, se il contribuente riesce a dimostrare che l'ufficio non ha considerato un documento regolarmente presentato in caso di attivazione del contradditorio oppure reperibile di propria iniziativa dal Fisco, l'atto impositivo viene considerato nullo. In pratica, la dimostrazione sottoposta permette di integrare la prova di resistenza, pretesa per far valere il contraddittorio ai fini dell'Iva.
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