La Rivista del Sindaco


Corte di Cassazione: è inammissibile una sanatoria parziale di un abuso edilizio

Approfondimenti
di La Posta del Sindaco
27 Giugno 2019

La causa in questione vedeva imputati due usufruttuari di un edificio ad uso rurale, il reato a loro ascritto è quello contenuto all’interno dell’art.44 del Testo Unico 380 del 2001, in quanto avevano abbassato il piano interno di calpestio di detto edificio, portando conseguentemente all’aumento dell'altezza del piano terra, spostando di fatto la destinazione d’uso da rurale a residenziale.

I due allora vennero condannati sia in prima istanza che in appello nel 2017, però fecero ricorso in cassazione in quanto secondo loro le pronunce dei giudici non avrebbero analizzato il fatto che il Comune avrebbe rilasciato un provvedimento di sanatoria, di fatto riconoscente la conformità del lavoro fatto.

I giudici di Cassazione non potendo sostituirsi all’Amministrazione Comunale nello svolgimento di un valutazione espressamente tecnica, decide che nessuna sanzione penale può essere emessa, come fatto dalla Corte di Appello di Firenze, la quale aveva ritenuto che il Comune toscano avesse comunque tenuto presente che tale opera fosse illegittima, invertendo l’ordine tra accertamento dell’abuso e sanzione penale.

La Suprema Corte, Terza Sezione, attraverso la sentenza 26285 del 14 giugno 2019, ha dichiarato la manifesta infondatezza della censura in questione.

Difatti i togati, hanno notato che la sanatoria rilasciata dal Comune era riferita agli interventi sull’immobile eseguiti dai soggetti in quanto usufruttuari, limitandola alle sole opere di restauro ed alle sistemazioni interni, eliminando espressamente tutti quegli interventi atti ad incrementare di volume oltre la linea naturale del terreno, infatti quest’ultimi avrebbero richiesto il deposito di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività), escludendo di fatto che il provvedimento potesse essere inteso come estinzione del reato, come normato all’interno dell’art.45 del Testo Unico Edilizia. La Corte seguendo il criterio che l’opera edile abusiva debba essere considerata nel suo complesso, ha sostenuto che non è permesso dividere e/o considerare separatamente i componenti che la costituiscono, ritenendo inammissibile una “sanatoria parziale”, in quanto l’atto abilitativo dovrebbe contemplare tutti gli interventi eseguiti nella totalità degli stessi.


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