La recente delibera della Corte dei Conti Lombardia, ha sostenuto con la sentenza 153/2019 che gli Enti non possono assumere personale attraverso procedura se utile a sostituire un dipendente in mobilità. Questo fatto pone l’attenzione sulla pressante necessità di rivedere alcune delle nuove disposizioni contenute all’interno del Decreto Crescita.
È infatti opportuno chiarire che il caso di specie è stato sottoposto all’attenzione della Corte è antecedente all’entrata in vigore del Decreto Legge 34/2019. Il tutto parte di una particolare richiesta di un Ente lombardo di assumere un nuovo vigile, in quanto avevano concesso la mobilità all’unico presente e le procedure interne non erano andate a buon fine.
Il Comune aveva inoltre proposto ai magistrati della Corte l’assunzione applicando l’art. 35-bis del cosiddetto Decreto Sicurezza (Decreto Legge 113/2018).
Nonostante l’Ente fosse in possesso dei requisiti finanziari necessari all’aggiunta di personale, come previsto proprio dal sopracitato articolo, la Corte ha comunque negato la possibilità di effettuare l’assunzione tramite concorso, in quanto “appare in contrasto col divieto di computare le cessazioni dal servizio per mobilità, quale risparmio utile per definire la disponibilità finanziaria da destinare alle assunzioni, in relazione ai limiti normativi definiti per il turnover”.
La normativa in questione (DL Crescita) difatti, elimina il collegamento tra risorse liberate e capacità assunzionali, in vigore da circa 15 anni, tale provvedimento non permette affatto agli Enti di coprire i posti vacanti contenuti all’interno del piano dei fabbisogni, qualunque sia la casistica collegata alla mobilità.
Al momento si auspica che ci siano dei chiarimenti normativi in merito, al fine di evitare spiacevole situazioni di mancanza di dipendenti, che causerebbero non solo danni all’Ente, ma anche alla collettività.
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