La recente sentenza n.28939/2019 della Corte di Cassazione, sostiene che il Comune non può sottoscrivere e/o stipulare contratti a termine inferiori ai 12 mesi per gli insegnanti di religione nelle scuole d’infanzia. Tale risposta arriva anche dall’art.309 del Decreto Legislativo 297/1994 (Testo Unico in materia di Istruzione), in quanto obbliga il capo d’istituto a conferire incarichi annuali per l’insegnamento della Religione Cattolica, inoltre, tale norma equipara i professori della materia in questione con il resto del corpo docente.
Il caso in questione deriva da diverse segnalazioni di alcune insegnanti di religione, quest’ultime difatti citavano in giudizio il Comune di Roma, in quanto avevano prestato lavoro per periodi inferiori ad un anno. Le insegnanti, sostenevano che l’articolo 309 del D.Lgs. 297/1994, il quale come detto sopra obbliga al conferimento di incarichi annuali, chiedendo pertanto il pagamento della differenza retributiva.
L’Ente per difendere le sue ragioni ha sostenuto che tali incarichi sotto il periodo annuale facessero parte di una serie di necessità dipendenti dal fatto che solo ad anno scolastico avviato fosse possibile sapere con certezza il fabbisogno di docenti da destinare all’insegnamento.
In seguito ad una doppia vittoria da parte delle insegnanti, la questione è giunta al giudizio dei Magistrati di Cassazione, questi ultimi hanno confermato che gli insegnanti di religione, come gli altri docenti debbano ricevere un incarico annuale e che gli stessi non possano essere discriminati.
La stessa Corte ha inoltre affermato che il sopracitato art. 309 del Testo unico in materia d’Istruzione ed il successivo articolo 47, comma 6 del Contratto Comparto Scuola, risalente al ‘95, afferma chiaramente che l’insegnamento della Religione Cattolica è anch’esso di natura annuale.
I Giudici di Legittimità hanno quindi affermato che gli Enti non possono derogare tali leggi e che sono obbligati ad “assicurare l'insegnamento religioso nelle scuole dell'infanzia mediante contratti a termine di durata inferiore all'anno”. Infine, è stato deliberato che le ricorrenti debbano essere risarcite delle retribuzioni mancanti, percependo le medesime somme riservate agli altri membri del corpo docente.
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