Uno degli emendamenti del Ddl Milleproroghe si occupa di sicurezza scolastica, in dettaglio di uno scudo per proteggere i presidi da sanzioni amministrative in caso di incidenti, in caso questi abbiano già chiesto alle autorità competenti ed in maniera tempestiva di intervenire per mettere in sicurezza gli edifici di loro responsabilità. Se hanno agito in questa corretta e sollecita maniera, i presidi non saranno più sanzionabili dall’organo preposto al controllo. Sempre per i dirigenti, ma anche per i docenti, si attiverà la proroga della validità delle graduatorie dei concorsi, queste resteranno in vigore fino al successivo concorso, per poter quindi essere utilizzate ai fini di assunzioni a tempo indeterminato.
La sicurezza nelle scuole sarà tutelata anche da un “Piano per effettuare verifiche preventive sui rischi strutturali degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico”. Per ottenere ciò, sarà stanziata una quota definita nel comma 42, articolo 1, legge n 160 del 27 dicembre 2019, pari a 25 milioni di euro per il 2021 e di altri 15 milioni per il 2022; risorse che saranno destinate agli “enti locali proprietari degli edifici adibiti ad uso scolastico per effettuare sugli stessi verifiche in loco sui rischi strutturali.” I dirigenti scolastici saranno quindi tenuti a compilare un documento di valutazione dei rischi e poi realizzare i necessari interventi d’urgenza. Proprio riguardo a questo, un preside che richieda in modo tempestivo “all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico l’adempimento degli obblighi elativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per garantire la sicurezza degli edifici scolastici assegnati in uso, dei loro locali e dei relativi impianti, non può essere destinatario di connessi provvedimenti sanzionatori adottati dai competenti organi di controllo.” Un vero e proprio scudo dalle sanzioni, che protegge i dirigenti che si muovono per tempo per valutare lo stato degli edifici. Inoltre, i presidi non sono obbligati a far controllare impianti e locali tecnici destinati ad ospitare esclusivamente centrali o altri strumenti tecnici di servizio dell’edificio scolastico.
Per quanto riguarda la proroga alla validità delle graduatorie dei concorsi, la misura si esprime in questi termini: “Le disposizioni, in materia di utilizzo delle graduatorie dei concorsi pubblici per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2011, n. 165, non si applicano alle assunzioni del personale scolastico, inclusi i dirigenti, e del personale delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica”. Le esclusioni sono spiegabili proprio grazie alla particolarità del sistema scolastico e dell’Alta formazione artistica e musicale (Afam) per cui “la mancanza di graduatorie utili per l’assunzione non può comportare la riduzione del servizio pubblico e nella esatta misura richiesta dagli alunni.” Per questo, in caso siano carenti le graduatorie utili alle assunzioni, si deve ricorrere “a contratti a tempo determinato per supplenza con il conseguente aggravamento del fenomeno del precariato”. Ecco il motivo che ha portato alla scelta per cui le graduatorie non avranno più il vincolo dei tre anni, ma saranno utilizzabili fino al successivo concorso.
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