Riguardo la delibera comunale (in materia di Tarsu) emessa al fine di approvare il regolamento e le tariffe in cui cui è presente una maggiorazione del tributo per alcune aree che compongono l’albergo, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso di un Comune nei confronti della società a gestione di un albergo, con l’ordinanza 569/2020. Rimane possibilità competente al Comune quella di ridurre le tariffe per le aree destinate ad essere utilizzate come camere, rispetto a quelle sfruttate come parti comuni.
Dopo l’emissione del suo regolamento, un Comune si è ritrovato a dover fare i conti con una sentenza negativa da parte della Ctr, in cui si definiva illegittimo il regolamento comunale dove si era determinata una differenziazione (ai fini della Tarsu) tra alberghi e abitazioni private, incurante di operare una distinzione per le strutture alberghiere, tra aree destinate a parti comuni e quelle adibite al solo utilizzo di camere, posto che solo per le prima è ipotizzabile una produzione maggiore di rifiuti rispetto alle abitazioni private. Il Comune ha quindi esposto ricorso alla Cassazione, che si è espressa affermando il principio stante il quale, in materia di Tarsu, una delibera comunale di approvazione del regolamento e delle tariffe può occuparsi in maniera distinta di strutture alberghiere e abitazioni civili, destinando alle prime una tariffa nettamente superiore alle seconde. Un albergo ha infatti comunemente una maggior capacità produttiva rispetto ad un domicilio civile, e questo lo porta a ad essere valutato e classificato anche ai fini del calcolo della tariffa dal Dlgs 22/1997 con un maggior rilievo, indipendentemente dal carattere stagionale dell’attività, che può portare al massimo a specifiche riduzioni d’imposta, a discrezione dell’ente impositore. Tenendo anche in considerazione che i rapporti tra le tariffe tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera (come indicati nel comma 2, articolo 69, Dlgs 507/1993) non si riferiscono alle differenza tra le varie tariffe apposte ad ogni categoria classificata, quanto alla relazione tra le tariffe stesse ed i costi del servizio distinti basandosi sulla personale classificazione economica. A conseguenza di ciò, si evince che la produzione di rifiuti di una struttura alberghiera permette al Comune un potere discrezionale “che non può essere oggetto di censura”.
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