La Rivista del Sindaco


La Funzione pubblica conferma l’esclusione delle ferie 2020 dall’ambito del Dl “Cura Italia”

Modelli di Gestione
di La Posta del Sindaco
21 Aprile 2020

La nota 27465/2020 emessa dal servizio ispettivo del dipartimento della Funzione pubblica esclude le ferie dell’anno in corso nell’ambito di applicazione dell’articolo 87, comma 3, del cosiddetto decreto “Cura Italia”. Così la Funzione pubblica ha risposto alla segnalazione di un gruppo sindacale che reputava illegittimo l’agire di un ente locale.

Il “problema delle ferie 2020” si è acceso in seguito all’attuazione del Dl 18/2020 (con il comma 3, dell’articolo 87) in cui si prevede che “ qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di atri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità, le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio”. Il dibattito conseguente si è incentrato sulla possibilità di far fruire ai propri dipendenti, da parte del datore di lavoro, anche delle ferie già maturate nel corso del 2020.

Vero è che la normativa utilizza esplicitamente il termine “ferie pregresse”, ma si deve considerare anche il potere di programmazione delle ferie, che le norme contrattuali degli enti locali (comma 10, articolo 28, contratto 21 maggio 2018) e quelle civilistiche (articolo 2109 Codice Civile) riconoscono al datore di lavoro. Una questione che non è stata però chiarita, lasciandone la gestione ed interpretazione ai singoli enti, causando ovvie difformità nell’operato delle varie PA. I sindacati delle federazioni del pubblico impiego hanno fermamente difeso la posizione, secondo la quale la programmazione delle ferie 2020 non debba ricadere nel perimetro di applicazione dell’articolo 87 Dl 18/2020.

In particolare si parla del caso di un ente piemontese costretto a sospendere alcuni servizi all’utenza (centri diurni per soggetti disabili, in specifico), a causa delle norme attuate per contrastare l’epidemia da coronavirus. Il personale che si occupava dei servizi sospesi, non potendo ricorrere al lavoro agile, ha prima consumato tutte le modalità legali per giustificare le assenze, come congedi e utilizzo di ferie pregresse, poi si è ritrovato imposto di adoperare le ferie maturate nell’anno in corso, prima di arrivare all’esenzione dal lavoro. È stata un’organizzazione sindacale di categoria a reputare tale condotta, imposta dall’ente, illegittima, arrivando a segnalarla all’Ispettorato per la funzione pubblica.

La Funzione pubblica ha quindi risposto al quesito chiarendo che, per applicare correttamente l’articolo 87, comma 3, del Dl “Cura Italia”, si deve considerare la circolare esplicativa n. 2/2020. In questa, viene infatti esplicitato che, riguardo gli strumenti individuati dalla norma a cui le amministrazioni possono fare ricorso, in relazione “al tema delle ferie pregresse, occorre fare riferimento alle ferie maturate e non fruite, nel rispetto della disciplina definita dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro e nell'ambito dell'esercizio delle prerogative datoriali”. Viene inoltre specificato che “oltre alle ferie del 2018 o precedenti, la norma deve intendersi riferita anche a quelle del 2019 non ancora fruite”. La conclusione degli ispettori è quindi chiara: le ferie relative all'anno corrente non rientrano nelle ipotesi di congedo previste dall'articolo 87, comma 3, del decreto “Cura Italia”.


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