La Rivista del Sindaco


Per la fase 2, conti aziendali da monitorare

Finanza Locale
di La Posta del Sindaco
15 Maggio 2020

L’emergenza Covid-19 ha avuto un forte impatto sulla continuità aziendale che si è dovuta adeguare a nuove regole, che non termineranno con l’approvazione di bilancio. I riflessi portati si estenderanno ai rapporti con le banche (impegnate nella gestione di un nuovo credito o riguardo i prestiti già in essere), continuando quindi ad avere rilevanza per sindaci, revisori e amministratori. Il nuovo Codice della crisi modifica gli obblighi dell'imprenditore (articolo 2086, Codice Civile), portando a “Istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale”.

Dei bilanci 2019 non approvati e di quelli 2020 si occupa l’articolo 7 del decreto Liquidità, in cui viene previsto il mantenimento della prospettiva della continuità aziendale, in caso sussista nell’ultimo bilancio di esercizio, con chiusura precedente al 23 febbraio 2020.

Si teme ovviamente che alcuni imprenditori si sentano in questo modo legittimati a posticipare scelte strategiche fondamentali, speranzosi che terminata la pandemia tutto ritorni nella normalità, creando in questo modo, in caso di ulteriori difficoltà, un vero e proprio cortocircuito: da un lato la possibilità di sfruttare la norma per congelare la continuità aziendale pre-coronavirus fino al 2021, dall’altro lato il pericolo che ignorare stati di crisi causerebbe. Deroghe alla responsabilità degli organi amministrativi e di controllo non sono ancora previste. All’attuale per quanto riguarda questo argomento:
- rimangono attive le disposizione dell’articolo 2086 del Codice Civile
- il giudizio nell’ambito delle procedure previste dall’Isa Italia 570 resta compito del revisore
- sempre di competenza dell’organo amministrativo rimale la valutazione dell’esistenza del going concern
- la verifica su tutto il processo delineato e sull'esistenza di una adeguata informativa, ex articolo 2403 del Codice civile, resta compito del collegio sindacale.

Non sono previste nel decreto Liquidità nemmeno eccezioni all’applicazione delle “ordinarie” metodologie contabili, né dei principi “standard” di revisione, adeguati a contesti di stabilità.

Per i percorsi d’indagine, sarà compito dell’imprenditore munirsi degli strumenti appropriati, al fine di una rilevazione continua e ragionata della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica dell’azienda.


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