Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto 24 agosto 2020 n. 132, pubblicato lo scorso 22 ottobre in Gazzetta Ufficiale, denominato “regolamento recante individuazione delle cause che possono consentire il rifiuto delle fatture elettroniche da parte delle amministrazioni pubbliche”, che prevede l’individuazione di cinque casistiche che consentono alla Pubblica Amministrazione di rifiutare legittimamente una fattura elettronica ricevuta da un fornitore.
Tale regolamento si è reso necessario per evitare rigetti impropri delle fatture elettroniche da parte delle Amministrazioni Pubbliche, nonché per garantire che le modalità tecniche di rifiuto della fattura elettronica da parte delle PA siano armonizzate con le regole tecniche presenti nel processo di fatturazione elettronica tra privati.
Il decreto 132/2020 ha modificato il precedente D.M. 55/2013 (regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche), introducendo l’art. 2 bis, che prevede cinque specifiche casistiche che possono giustificare il rifiuto delle fatture elettroniche da parte della PA.
Quindi, la Pubblica Amministrazione può rifiutare una fattura elettronica nei seguenti casi:
- se la fattura è riferita ad una operazione che non risulta posta in essere in favore della PA destinataria della trasmissione del documento;
- in caso di omessa o errata indicazione del Codice identificativo di Gara (CIG) o del Codice unico di Progetto (CUP), da riportare in fattura;
- in caso di omessa o errata indicazione del codice di repertorio per i dispositivi medici e per i farmaci;
- in caso di omessa o errata indicazione del codice di Autorizzazione all’Immissione in Commercio (AIC) e del corrispondente quantitativo da riportare in fattura per i farmaci;
- infine nel caso di omessa o errata indicazione del numero e della data della Determinazione Dirigenziale d’impegno di spesa per le fatture che vengono emesse nei confronti delle Regioni e degli enti locali.
Deve essere precisato che le pubbliche amministrazioni non possono rifiutare le fatture elettroniche in tutti quei casi in cui gli elementi informativi possono essere corretti attraverso le procedure di variazione, previste dall’art. 26 D.P.R. 633/1972, ovvero per mezzo delle note di variazione.
L’avvenuto rifiuto di una fattura elettronica, riconducibile ad una delle cinque motivazioni sancite nel provvedimento, deve essere comunicato al cedente/prestatore con un documento predisposto in formato xml, la cui struttura è riportata nelle specifiche tecniche indicate nell’allegato B al regolamento.
Il decreto 132/2020, che entrerà in vigore dal prossimo 6 novembre, con la previsione di specifiche cause di rifiuto delle fatture elettroniche, comporta una maggiore efficienza del processo di spesa degli Enti locali, garantendo certezza in merito ai controlli delle fatture emesse dai fornitori delle Amministrazioni Pubbliche, e maggiore tempestività nei pagamenti.
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