L’articolo 39 comma 2 del Decreto legge 14 agosto 2020 n. 104 (c.d. decreto Agosto, convertito con legge 13 ottobre 2020 n. 126) ha introdotto un nuovo adempimento a carico degli Enti locali (le città metropolitane, le province, i comuni, le unioni dei comuni e le comunità montane), che hanno beneficiato delle risorse assegnate dallo Stato con l’art. 106 del Decreto legge 19 maggio 2020 n. 34 (c.d. decreto Rilancio) e con l’art. 39 del decreto Agosto.
Si tratta della certificazione obbligatoria relativa alla perdita di gettito connessa all’emergenza epidemiologica dovuta al Covid19, che gli Enti locali devono inviare al Mef entro il termine del 30 aprile 2021, utilizzando l’apposito modello adottato con decreto interministeriale n. 212342 dal Ministero dell’Economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell’Interno.
Sullo schema del decreto interministeriale inerente alla certificazione ha espresso parere favorevole la Conferenza Stato-città ed autonomie locali nella seduta del 30 ottobre 2020, testo che ad oggi deve essere ancora pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
In particolare il decreto interministeriale n. 212342 prevede specifiche modalità relative a questo nuovo e rilevante adempimento:
- la certificazione deve contenere le informazioni inerenti alla perdita di gettito subita dagli Enti, a causa dell’emergenza sanitaria, al netto delle minori spese e delle risorse assegnate a vario titolo dallo Stato a ristoro delle minori entrate e delle maggiori spese connesse alla predetta emergenza;
- la certificazione deve contenere l’elenco dei provvedimenti per l’adozione di politiche autonome di aumento o riduzione delle aliquote e/o tariffe 2020 rispetto al 2019 e/o di agevolazioni 2020 rispetto al 2019, ivi incluse le agevolazioni specifiche per COVID-19;
- la certificazione deve essere firmata digitalmente dal rappresentante legale, dal responsabile del servizio finanziario e dall’organo di revisione economico-finanziaria ex art. 24 del D. lgs. 82/2005 (Codice dell’amministrazione digitale);
- la certificazione deve contenere l’elenco dei provvedimenti inseriti nel modello “COVID-19-Delibere”, riprodotto automaticamente dal sistema in fase di certificazione e riportato nel modello “CERTIF-COVID-19/A”.
Il termine previsto per l’invio della certificazione fissato al 30 aprile 2021 è da ritenersi perentorio e non può essere derogato nemmeno dagli Enti che, in conseguenza della dichiarazione di dissesto ex art. 248 TUEL, beneficiano della sospensione dei termini per la deliberazione di bilancio. Inoltre, per gli enti delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d’Aosta e delle province autonome di Trento e Bolzano che svolgono in via esclusiva funzioni in materia di finanza locale, gli obblighi di certificazione devono essere ottemperati dalle stesse regioni e province autonome.
Infine, il successivo comma 3 dell’art. 39 del D.L. 104/2020, prevede sanzioni in capo agli Enti locali che non trasmettono la predetta certificazione entro il termine perentorio del 30 aprile 2021. Quindi in caso di mancato invio della certificazione, tali sanzioni consistono in una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio, dei trasferimenti compensativi o del fondo di solidarietà comunale in misura pari al 30 per cento dell’importo delle risorse assegnate, da applicare in dieci annualità a decorrere dal 2022. Qualora l’invio della certificazione avvenga oltre il termine del 30 aprile 2021, le riduzioni di risorse non saranno soggette a restituzione.
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