Il decreto 21 ottobre 2020 emanato dal Ministro dell’Interno Luciana Lamorgese, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 30 novembre 2020, ha introdotto la nuova disciplina relativa alle convenzioni per l’ufficio di segretario comunale e provinciale; il decreto è stato adottato ai sensi dell’art. 16 ter, comma 12 del decreto legge 162/2019 (c.d. Milleproroghe).
Il provvedimento, entrato in vigore dal 1 dicembre 2020, si è reso necessario al fine di consentire il processo associativo degli Enti locali relativamente alle funzioni segretariali, in maniera da ottimizzare le risorse economiche disponibili, tenuto in considerazione anche dell’attuale carenza della figura del segretario, come accade in particolare nei comuni di minori dimensioni.
Il decreto ha introdotto le seguenti novità:
- La classificazione delle convenzioni per la nomina del segretario titolare dovrà avvenire tenendo conto della somma degli abitanti di tutti i comuni aderenti al patto (al massimo possono partecipare cinque enti) e non più della popolazione del solo ente c.d. capofila, come avveniva in precedenza. Difatti, la nuova disciplina mira ad assicurare che lo svolgimento delle funzioni di segretario comunale in forma associata, avvenga con modalità che siano tali da garantire il rispetto del principio del buon andamento dell’azione amministrativa previsto dall’art. 97 della Costituzione. La disposizione citata nell’art. 2 del decreto, prevede che la nomina del segretario titolare della convenzione deve essere effettuata dal rappresentante dell’Ente con la più elevata classificazione e a parità di classificazione, dall’Ente con la maggiore popolazione, e proprio tale Ente assumerà la qualifica di ente capofila della convenzione.
- La nomina del segretario ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco o del Presidente della provincia che lo ha nominato. Si tratta di un principio rilevante, previsto dall’art. 99 comma del D. lgs. 267/2000 (TUEL). Quindi il segretario cessa automaticamente dall’incarico con la scadenza del mandato del Sindaco o del Presidente della provincia, continuando ad esercitare le funzioni fino al momento della nomina del nuovo segretario. Il provvedimento stabilisce altresì che la presa d’atto della convenzione deve essere rigettata in caso di aumento degli enti partecipanti, qualora il segretario non risulti più in possesso dei requisiti necessari per la titolarità della convenzione, a causa dell’incremento della popolazione complessiva.
- Il decreto inoltre prevede che l’inquadramento giuridico ed il trattamento economico spettante al segretario titolare di sede convenzionata, è stabilito dalla contrattazione collettiva, tenuto conto della classificazione della convenzione mediante il criterio della somma della popolazione. L’art. 3 del decreto prescrive che l’ente capofila ha il compito di applicare, per conto di tutti gli altri enti convenzionati, gli istituti giuridici ed economici previsti dall’ordinamento in relazione allo svolgimento del rapporto di servizio, e ciascun comune partecipante alla convenzione dovrà computare nella spesa di personale la quota a proprio carico.
- Sono introdotte disposizioni anche in riferimento al trattamento economico del segretario titolare di sede convenzionata, nell’ipotesi di successivo collocamento in disponibilità. Pertanto, ai sensi dell’art. 16 ter comma 13, a tale segretario deve essere corrisposto il trattamento economico in godimento presso l’ultima sede di servizio, con esclusione della retribuzione di posizione, che è riconosciuta nella misura pari a quella stabilita per il comune capofila. Occorre precisare, che il beneficio della conservazione del trattamento economico in godimento non trova applicazione nel momento in cui il segretario in disponibilità, nominato poi titolare di una sede di segreteria convenzionata, permanga nella titolarità della stessa sede convenzionata successivamente alla sua riclassificazione.
Infine, il decreto 21 ottobre 2020 prevede una disciplina transitoria, necessaria per consentire ed agevolare il passaggio dal vecchio al nuovo regime delle convenzioni di segreteria; quindi le convenzioni in essere al 1 dicembre 2020 restano classificate, sino alla naturale scadenza, secondo il criterio della popolazione del solo ente capofila.
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