La Rivista del Sindaco


Canoni di ragionevolezza richiesti dalla Corte di Conti sui compensi degli amministratori nelle partecipate

Nuovo Ordinamento Contabile dei Comuni
di La Posta del Sindaco
30 Luglio 2020

I compensi degli amministratori delle società partecipate continuano ad essere oggetto di discussione, mentre si attende la misura per classificare in cinque fasce tali compensi (basandosi su indicatori dimensionali quantitativi), annunciata dal Dlgs 175/2016, articolo 11, comma 6. Su questo argomento si è quindi pronunciata la Corte dei Conti della Liguria, con la delibera 29/2020. In attesa del decreto-fasce, per stabilire tali compensi è diffuso l’utilizzo del riferimento alla spesa storica dell’anno 2013 (articolo 4, comma 4, secondo periodo, Dl 6 luglio 2012 n95), seppur sia riconosciuto inadeguato a trattare la materia.

Problema diffuso che recentemente ha riguardato anche il Presidente della Regione del Friuli Venezia Giulia che sta avviando un progetto di riforma e riordino dei parchi scientifici e tecnologici regionali, grazie anche al coinvolgimento di una propria partecipata. Il Presidente si è quindi rivolto alla Corte dei Conti per domandare a quale criterio attenersi per calcolare il compenso spettante all’organo amministrativo della partecipata, evitando di percorrere il sentiero della “spesa storica 2013”, considerato appunto inadeguato, anche in virtù dell’irrisorietà del gettone di presenza previsto in questo caso.

Il Collegio ha subito portato all’attenzione come l’orientamento delle sezioni regionali di controllo si in genere volto al contenimento dei costi pubblici, ma allo stesso tempo ha esposto le criticità portate da una norma che doveva essere usata solo per un breve e limitato periodo di tempo, invece si trova in situazione di ultrattività. Altresì, ha sottolineato che, a garanzia del funzionamento proficuo e professionale degli organi societari, il compenso deve essere adeguato, mentre con il criterio della spesa storica si arriva a casi di premiazione degli enti meno oculati a rispetto di quelli virtuosi (i primi con un ampio volume di spesa al contrario dei secondi).

Con un richiamo anche alla delibera della Sezione Autonomia 1/2017 e della Sezione regionale di controllo Venero 31/2018, si è resa evidente la necessità di superare il criterio della spesa storica, in caso nel contesto analizzato risulti inadeguato, giungendo ad individuare “un parametro diverso, anche se comunque ancorato a criteri di razionalizzazione della spesa”. La determinazione del compenso deve essere effettuata “in base a canoni di ragionevolezza che coniughino gli obiettivi di efficacia, legati al reperimento delle migliori professionalità, con gli obiettivi di economicità e contenimento della spesa, dei valori di compenso che, anche considerando altre realtà societarie proficue di dimensioni analoghe, possano considerarsi adeguati alla luce di un'ottica di contenimento”.

Fino all’arrivo del decreto-fasce, la Corte dei Conti ha quindi stabilito (in pratica) che i compensi siano soggetti agli stessi criteri utilizzati dal giudice civile per le società commerciali, in caso queste non abbiano stipulato previamente l’emulumento dell’organo amministrativo. In coerenza al fatto che le partecipate non siano soggette alla disciplina prevista per le società nel codice civile e alle norme generali di diritto privato (articolo 1, comma 3, del Dlgs 175/2016).


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