La Rivista del Sindaco


Rivalutazione anche gratuita per i beni d’impresa ai soli fini civilistici

Nuovo Ordinamento Contabile dei Comuni
di La Posta del Sindaco
25 Agosto 2020

Le opzioni per la rivalutazione dei beni d’impresa sono state ampliate in seguito all’avvio del decreto agosto (dl 104/2020), e le aziende intenzionate a ripristinare il valore dei beni immobilizzati rivalutabili iscritti all’attivo patrimoniale dovranno districarsi e poi scegliere tra le varie opportunità offerte dal sistema in via eccezionale.

Nell’ultimo decreto si caratterizza una rivalutazione con varie particolarità, in particolar modo l’essere di natura civilistica, o su opzione con effetti fiscali. Si tratta di una misura di imposta invariata per ogni tipo di impresa, indipendentemente dall’ambito dell’attività, dalla tipologia di contabilità adottata e dal grado di danno subito a causa della pandemia su ricavi e fatturato. A fronte del pagamento della sostitutiva del 3%, gli effetti fiscali della rivalutazione decorreranno senza postergazione, quindi dall’esercizio seguente a quello in cui è stata eseguita la rivalutazione. In pratica, rivalutando nel 2020, si godranno degli effetti della rivalutazione già nel 2021. Diverso il discorso per gli effetti di plus e minus relativi a cessioni, assegnazioni o destinazioni a finalità estranee all'attività d'impresa dei beni rivalutati: dopo la rivalutazione si dovrà attendere l’inizio del successivo quarto esercizio.

Questa rivalutazione mostra la sua particolarità nell’essere dedicata anche i singoli beni immobilizzati e non per forza all’intera categoria omogenea di appartenenza. Aspetto importante da tenere in considerazione per chi intende rivalutare gli immobili, perché fino ad oggi la rivalutazione aveva come regola generale di attrarre tutti i beni appartenenti alla stessa categoria omogenea , portando all’obbligo di muoversi per compartimenti: aree non edificabili ed edificabili, fabbricati non strumentali, strumentali per destinazione, strumentali per natura. Anche i beni immateriali consistenti in diritti giuridicamente tutelati possono godere della rivalutazione, mentre le immobilizzazioni immateriali sono escluse. Rivalutabili anche i beni conservanti valore economico, che non risultano più nell’attivo patrimoniale, poiché del tutto ammortizzati.

Rimangono da chiarire i limiti della discrezionalità fornita dalla rivalutazione, data la particolarità di poter operare in via civilistica o con efficacia fiscale; pare infatti plausibile per l’impresa decidere per ogni singolo bene se attivare soltanto la rivalutazione civilistica oppure aggiungere il riconoscimento fiscale degli effetti, a fronte del pagamento dell’imposta sostitutiva del 3%.


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