La Rivista del Sindaco


Bar e locali, se il cliente non fornisce i dati non ha diritto ad accedere

Qualità della vita
di La Posta del Sindaco
05 Agosto 2020

Il Garante, nel tentativo di bilanciare gli interessi tra rispetto della privacy dei dati personali e diritti di un imprenditore operante nel settore del turismo/tempo libero, ha stabilito che non può essere imposta la lettura della temperatura corporea ad un cliente /per verificare che sia sotto la soglia dei 37,5°), ma se questo si rifiuta di sottoporvisi, gli si può negare di entrare nell’esercizio.

Nell’infografica rilasciata dal Garante si trovano le varie indicazioni per le imprese del settore turismo e tempo libero sul modo in cui devono essere trattati i dati di turisti e clienti, stando alle nuove norme necessarie a far fronte alla situazione sanitaria causata dal Covid-19. Tra le attività coinvolte troviamo: le turistiche, le ricettive, la ristorazione, il commercio al dettaglio, autonoleggi, musei,  gestori di attività culturali e ricreative, cinema e spettacoli dal vivo, sale giochi, centri sportivi, parchi tematici, terme e centri benessere, sagre e fiere, discoteche. Mentre a livello personale sono interessati i turisti, i clienti, e ogni persona che intenda usufruire dei servizi offerti dagli operatori indicati.

Tra le fonti di riferimento più importanti per la stilazione di tale infografica, il Garante ricorda il Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 (aggiornamento del 24 aprile 2020) e alle Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative del 14 luglio 2020 (in allegato al dpcm 1, del 14 luglio 2020). Argomento molto discusso è stato quello della legittimità per la privacy di raccogliere la temperatura corporea all’ingresso di un esercizio, ma da mesi il Garante ricorda che la privacy non può né deve essere strumentalizzata per poter agire in modo illecito. In questo delicato momento la sicurezza e la salute devono essere messe al primo posto, per questo se un cliente si rifiuta di farsi misurare la temperatura (lecito), è stato deciso che di conseguenza rinuncia ad ottenere l’accesso ai luoghi dove si svolgono attività ricreative, associative e commerciali.


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