La sentenza n.5950/2017, pronunciata dai Giudici della sesta sezione del Consiglio di Stato, mira a sostenere che lo stato di incuria ed abbandono di un bene non dichiarato di interesse storico, artistico, etnoantropologico o archeologico, non necessariamente deve essere posto sotto tutela, sia per preservarne i valori che esso rappresenta, sia per impedire un aggravio dello stato di decadimento.
La sentenza in questione, vede l’Amministrazione del Comune di Santa Maria Capua Vetere fare ricorso impugnando il decreto n.1903 del 2013, che rendeva il complesso edilizio denominato “ex lampadine” di proprietà comunale, edificio di interesse storico-artistico.
L’Amministrazione Comunale sosteneva che l’immobile, con alcune carenze strutturali, doveva subire un intervento di adeguamento sismico, che prevedeva la demolizione e la ricostruzione, facendo risultare l’opera stessa antieconomica, in quanto l’edificio è in pessimo stato.
Il Comune avrebbe infatti ricevuto un finanziamento regionale stanziato al fine di costruire una nuova sede della Protezione Civile Locale, si solleva infatti il seguente dubbio, l’edificio in oggetto, in stato di decadimento non ha alcuna rilevanza storica e etnoantropologica, si sostiene che il sopralluogo necessario a rendere tale costruzione soggetta a vincolo di interesse storico-artistico, non vi è mai stato. Il Tribunale della Campania ha accolto il ricorso in primo grado con sentenza 1764 del 2014, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha però proposto appello, chiedendo il rigetto di detta sentenza.
Il Giudice di Prime Cure sostiene l’illogicità della dichiarazione del bene di interesse storico, in quanto lo stesso è in stato di degrado avanzato. Il MIBACT sostiene che proprio questo fatto rende il bene di interesse storico, in quanto bisogna preservarlo per evitare ulteriori danneggiamenti.
Tale ricorso viene respinto dalla Corte, in quanto il vincolo è privo di motivazione, impone in maniera coercitiva l’esercizio del potere.
L'intero contenuto della sentenza è allegato al presente articolo.
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