La Rivista del Sindaco


Incertezza su Trust e imposta di successione

Modelli di Gestione
di La Posta del Sindaco
28 Giugno 2018

Tra i vari scopi dell'istituto flessibile trust, risalta quello della pianificazione successoria. Eppure, proprio in questo settore si è sviluppata un certo timore causata dall'incertezza dei profili fiscali: non è infatti chiaro come vadano applicate le imposte dirette, in particolare l'imposta di donazione, anche se è stata ben definita la sfera delle imposte sui redditi.

Il trust viene chiamato a isolare il patrimonio del disponente, se si parla di utilizzo familiare di questo istituto, per poi metterlo a disposizione dei beneficiari, in questo caso i suoi familiari a cui ha lasciato la sua eredità. Questa fase segue due passi: in primo luogo al trust vengono trasferite le attività (immobili, titoli, liquidità, partecipazioni) del disponente, poi queste vengono ripartite tra i beneficiari al momento prestabilito.

Come sempre ribadito dall'Agenzia delle Entrate il passo più importante, ai fini delle imposte indirette, è il primo, ovvero quando vengono attribuiti i beni al trust. Proprio tramite la costituzione del trust viene applicata l'imposta di donazione, non solo ai trasferimenti di ricchezza, ma anche all'iscrizione di vincoli di destinazione ai beni. Sotto il profilo fiscale, invece, il secondo passo (ovvero quando avviene la ripartizione tra i beneficiari) è trascurabile.

Seguendo queste regole, si è formato un contenzioso riguardante il fatto che aderendo alla tesi dell'amministrazione finanziaria, le pronunce della giurisprudenza hanno concluso che l'imposta di donazione, determinata applicando aliquote e franchigie in funzione del rapporto di parentela tra disponente e beneficiari, sarà applicata al trust. Mentre, con la sentenza della Corte di Cassazione n. 25478 del 18 dicembre 2015, quest'ultima ha precisato che c'è un errore e "sta nel fatto di considerare il trust immediatamente produttivo degli effetti traslativi finali che costituiscono il presupposto dell' imposta. Mentre la costituzione del vincolo di destinazione non è in grado, in sé, di determinare il presupposto dell'obbligazione tributaria, dovendo l'effetto di trasferimento essere proiettato nella sfera giuridica di un soggetto diverso dal trust, fin dall' inizio determinato dal disponente". Si parla quindi di "una segregazione da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone", che dovrebbe invece realizzarsi a favore dei beneficiari, quindi tenuti successivamente al pagamento dell' imposta. Ancora più di recente, la Cassazione ha ribadito con le sentenze del 17 gennaio 2018 n. 975 e poi del 13 giugno 2018 queste conclusioni.

Tutto questo aumenta l'incertezza, tanto che ultimamente c'è la forte sensazione, a proposito delle donazioni e della tassazione di successione, che sia in arrivo un adeguamento al rialzo delle aliquote, rispetto agli altri stati europei. In pratica, se prima la tendenza era di allontanarsi dal trust, per non rischiare la tassazione immediata (a fronte di un'attribuzione futura per i beneficiari), ora è la giurisprudenza a creare lo stesso risultato seppur per diverse ragioni. Quindi la strada per fare chiarezza non sembra ancora molto vicina, anche se la Camera continua a lavorarci.


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