Com'è noto, con il testo unico delle società partecipate espresso tramite il DLgs 175/2016, è stato aumentato il sistema di controlli a regime, per aumentare le responsabilità del socio pubblico e restringere le possibilità di sfuggire agli obblighi normativi, soprattutto per quanto riguarda i vincoli per le assunzioni riguardanti le partecipate e le spese del personale. Tra gli snodi importanti c'è l'importanza di verificare la modalità con cui viene assunto il direttore generale delle società a controllo pubblico e controllare il compenso economico a lui riservato (con un tetto massimo annuale di 240mila euro lordi, stando all'articolo 11 del testo unico).
Nel caso si parli di una società in house, ovvero quelle aziende pubbliche costituite in forma societaria che operano come snodi organizzativi della PA, i controlli si fanno ancora più rigorosi: se emergono delle irregolarità il socio pubblico sarà tenuto a intervenire, ad esempio, nel caso in cui l'assunzione del direttore generale fosse avvenuta per chiamata, senza tenere conto delle procedure concorsuali o selettive. In questo caso, il contratto stipulato sarebbe da considerarsi annullato, considerando la violazione dell'obbligo di concorso come una causa in grado di inficiare la validità del rapporto di lavoro.
Queste assunzioni dirette e svincolate dal procedimento consono, sono state spesso permesse dalla poca chiarezza presente nel modello societario in mano pubblica introdotto con l'articolo 22, comma 3, lettera e, della legge 142/1990, peggiorata dalla possibilità di trasformare le aziende speciali in società capitali, permessa dall'articolo 17, comma 51, della legge 127/1997. Solo più di recente è stato segnato un punto di svolta, con l'articolo 18 del Dl 112/2008, convertito poi dalla legge 133/2018, è stato chiarito e imposto dall'autorità che l'assunzione del personale in vigore per l'ente locale si applica anche alle società a pubblica partecipazione (totale o di controllo).
La nullità di un contratto di lavoro, istaurato senza il percorso di procedura concorsuale (come definito dal Consiglio di Stato, Sezione V, sentenza n. 2270/2014 ; Tribunale di Roma, ordinanza 23 maggio 2016 n. 56947; Tribunale di Monza, Sezione Lavoro, sentenza 4 agosto 2015 n. 420, riferita al caso di una partecipata comunale che aveva assunto per chiamata un dirigente a tempo indeterminato, a seguito di accordi verbali) è quindi ora indiscutibile. In questo caso, la società partecipata e il socio pubblico sono costretti a dichiarare la nullità del contratto e ad attivare una procedura di selezione che segua l'iter regolamentare, per assumere un nuovo direttore generale.
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