La Rivista del Sindaco


Obbligo di trasparenza per gli incentivi

Modelli di Gestione
di La Posta del Sindaco
14 Agosto 2018

Le società e le imprese che beneficiano di agevolazioni da parte di Invitalia, saranno tenute, a partire dal bilancio 2018, ad indicare con massima trasparenza gli importi ricevuti. L'obbligo di trasparenza richiesto è vincolante e, in caso una società fosse ritrovata mancante, sarà tenuta a restituire le somme ottenute, oltre alla revocazione delle agevolazioni di cui godeva e la risoluzione del contratto.

Proprio negli ultimi giorni, attraverso una nota tecnica, Invitalia ha ricordato l'introduzione che le imprese sono obbligate ad indicare le somme superiori a 10mila euro, nella nota integrativa di bilancio di esercizio, a qualunque titolo siano state percepite, dalle pubbliche amministrazioni, da società controllate da pubbliche amministrazioni oppure da società in partecipazione pubblica, come definito dalla legge annuale per la concorrenza (124/2017).

Dopo aver adempiuto all'obbligo di pubblicazione (come da art. 26, dlgs 33/2013), il soggetto erogante, se appartenente all'amministrazione centrale dello stato, deve versare le somme restituite nel capitolo delle entrate di bilancio dello stato predisposto, in modo da poter essere riassegnate ai capitoli di competenza degli stati di previsione delle amministrazioni, che in origine si occupavano della materia in oggetto. Nel caso in cui, i soggetti eroganti fossero trovati inadempienti nei confronti dell'obbligo di pubblicazione, le somme restituite verranno invece versate nell'entrata di bilancio dello stato, allo scopo di riassegnamento verso il fondo per la lotta alla povertà e all'esecuzione sociale, come da articolo 1, comma 386, legge 208/2015.

Riguardo gli obblighi di trasparenza, entro il 28 febbraio, nel comma 125 della legge 124/2017, si stabilisce che chi riceve erogazioni pubbliche, e ci sono comprese associazioni di tutela ambientale (art. 13, legge 349/1986), associazioni dei consumatori e degli utenti (art. 137 codice del consumo), associazioni, onlus e le fondazioni, dovrà pubblicare nei propri portali digitali o siti internet tutte le informazioni riguardanti sovvenzioni, incarichi retribuiti, contributi e comunque ai vantaggi economici di ogni genere ricevuti nell' anno precedente, se queste provengono da:

  • da pubbliche amministrazioni e soggetti di cui all' art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 334;
  • da società a partecipazione pubblica, comprese quelle che emettono azioni quotate e dalle loro partecipate;
  • da società controllate, di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, da pubbliche amministrazioni, comprese le società con azioni quotate e le loro partecipate.

Si tenga a mente che per assolvere all'obbligo di trasparenza, indicando gli incentivi finanziari ricevuti, la modalità cambia se si tratta di un'impresa piuttosto che di un'associazione. Le aziende sono tenute a indicare gli importi delle somme attenute sia nella nota integrativa di bilancio sia nella nota integrativa di bilancio consolidato, se presente. Una differenza è presente anche nel termine di scadenza dell'obbligo: le associazioni devono farlo entro il 28 febbraio, mentre le imprese hanno come data quella stabilita dalla redazione dei bilanci.


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