La Rivista del Sindaco


Recupero del "galleggiamento" illegittimo anche se il segretario va in pensione

Nuovo Ordinamento Contabile dei Comuni
di La Posta del Sindaco
07 Marzo 2019

Sono due le maggiorazioni stabilite contrattualmente per i segretari comunali: una per incarichi aggiuntivi attribuiti dall'ente e l'altra relativa al "galleggiamento", ovvero il meccanismo che allinea la retribuzione di posizione a quella del dirigente apicale. Risulta invece illegittima l'attribuzione del riallineamento, nel caso in cui la retribuzione di posizione (compresa l'applicazione delle maggiorazioni) sia già superiore a quella del dirigente apicale. In caso ciò fosse avvenuto, le retribuzioni sarebbero soggette a recupero, che potrà essere effettuato anche sulla pensione del segretario cessato dal servizio.

Il caso ha coinvolto un'amministrazione che ha corrisposto la maggiorazione delle retribuzione di posizione (articolo 41, comma 4, contratto nazionale del 16 maggio 2001), al segretario comunale, come compenso per funzioni aggiuntive. In seguito ne è stato poi richiesto il riallineamento alla retribuzione del dirigente apicale con maggior retribuzione (come da comma 5). Qui l'amministrazione si è accorta di aver commesso un errore ed è intervenuta per recuperare le differenze pagate in eccesso, parte delle quali da recuperare su retribuzione dell'inps dopo la cessazione del servizio per pensionamento del segretario.

Il Tribunale in primo grado ha giudicato legittimo il recupero delle somme disposte dal Comune e così ha confermato poi la Corte d'Appello, portando all'attenzione come si doveva eseguire la comparazione della retribuzione goduta dal segretario con quella del dirigente apicale, solo in seguito all'inserimento dei compensi aggiuntivi del segretario. In questo caso si sarebbe potuto intervenire con il galleggiamento solo in caso la retribuzione del segretario fosse risultata più bassa di quella del dirigente. l'avvocato difensore del segretario ha sostenuto che in questo modo finirebbero per essere penalizzati i funzionari più gravati di compiti.

Infine, l'ultima pronuncia è stata della Corte di Cassazione con la sentenza n 4619/2019, che ha confermato il precedente orientamento, rigettando il ricorso del segretario, stabilendo che dopo il riallineamento la retribuzione del segretario non può comunque superare quella del dirigente apicale, con il più alto compenso.

 


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