La legge di bilancio 2019 ha dato il via alla riforma del credito d'imposta per R&S, toccando anche il comparto degli obblighi documentali. La riscrittura dell'articolo 3, comma 11, della legge 145/2013 è uno dei nodi focali, e già dal 2018 prevede per tutti i contribuenti la certificazione delle spese sostenute ad opera di un revisore legale, oppure di una società di revisione. Questo a prescindere dalla presenza o meno del soggetto preposto alla revisione.
Da una parte, il nuovo comma 11 (articolo 3) si premura di chiarire come la certificazione della documentazione contabile diventa una condizione imprescindibile e necessaria, ma da sola non sufficiente per accedere al beneficio del credito. Dall'altra parte, amplia questo onere fino a comprendere tutti i contribuenti intenzionati ad ottenere l'agevolazione, includendo anche le imprese in precedenza escluse, come le imprese sottoposte, per obbligo di legge, al controllo legale dei conti.
Affermato questo nuovo aspetto, si esplicita che la certificazione della documentazione contabile dovrà essere predisposta da:
- le società obbligate per legge alla revisione;
- i soggetti incaricati al controllo legale dei conti (quali il revisore legale, le società di revisione, o sindaco unico/collegio sindacale se incaricati anche dell' attività di revisione).
Le società non soggette all'obbligo potranno avvalersi di un professionista revisore o una società di revisione legale iscritti nella sezione A del registro di cui al Dlgs n. 39/2010. Per queste, il comma 11 prevede (come esplicitato nell'ultimo periodo) la possibilità di inserire le spese sostenute per adempiere a tale onere (nel limite di 5.000 euro), nel credito di imposta, proprio come avveniva con la precedente versione. Ad ogni modo, la somma di queste ultime e le spese strettamente agevolabili non potranno portare a un credito di imposta che superi i 20milioni di euro all'anno, cifra che nel 2019 si ridurrà a 10 milioni.
Dal lato operativo, che si tratti di revisori legali o società di revisione, i soggetti che saranno incaricati della certificazione dovranno attenersi a una ferrea disciplina:
- operando nel rispetto del principio di indipendenza;
- certificando la mera regolarità formale della documentazione contabile e l'autenticità dei costi sostenuti (quindi senza bisogno di esprimere alcuna "valutazione di carattere tecnico in ordine all' ammissibilità al credito d' imposta delle attività di ricerca e sviluppo svolte dall'impresa", come da circolare Mise n 38584/2019);
- redigendo la certificazione in forma libera.
Riguardo l'ultimo punto, non sono infatti previsti contenuti minimi, né schemi da seguire per disporre la certificazione, questa deve solo contenere l'attestazione della regolarità formale della documentazione e l'autenticità dei costi sostenuti. Se durante lo svolgimento dell'incarico, il controllore o la società delegata incorresse in colpa grave, si potrebbero però attivare le disposizioni presenti all'articolo 64 del Codice di procedura civile.
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