La Rivista del Sindaco


Dal 2020, cessazione dei limiti alla spesa sulla formazione

Nuovo Ordinamento Contabile dei Comuni
di La Posta del Sindaco
22 Novembre 2019

Il decreto legge 124/2019 porta con sé un'importante e tanto attesa novità: dal 1° gennaio 2020, finalmente decorreranno le norme di contenimento e la riduzione della spesa di formazione riguardanti gli enti locali.

Sono diversi gli obblighi di riduzione di spesa attribuiti alle attività tipiche della pubblica amministrazione, come da decreto legge 78/2010, in cui venivano dettagliati tali limiti anche alle attività di formazione (specificatamente all'articolo 7, comma 13). Stando a quanto riportato alla legge, annualmente per queste attività si può dedicare un budget che "deve essere non superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009".

Questo limite ha portato ad un ovvio arresto o quantomeno a una sensibile contrazione per quanto riguarda l'attività formativa, dall'entrata in vigore del decreto legge, in un periodo di continui mutamenti organizzativi e normativi, in cui quindi sarebbe stato sensato imporre un'estensione alla spesa per la formazione del personale. La formazione infatti riveste un ruolo primario nei processi di modernizzazione della pubblica amministrazione (e non solo), al punto che nel contratto nazionale di lavoro del 21 maggio 2018 (articolo 41 bis) riguardo il comporto delle funzioni locali ne viene sottolineata l'importanza.

Diverse sezioni regionali della Corte dei Conti in questi anni si sono dovute barcamenare tentando di mitigare gli effetti così costrittivi della legge, portando tra l'altro alcuni magistrati contabili ad escludere dai limiti di spesa: la formazione in materia di sicurezza sul lavoro, la formazione interamente finanziata nel 2009 attraverso contributi esterni e numerose altre casistiche, la formazione obbligatoria in materia di anticorruzione, basandosi sugli indizi forniti dal piano nazionale.

Già nel 2017 si era poi tentato (in maniera poco incisiva) di aprirsi all'eliminazione del vincolo alla spesa sulla formazione con l'articolo 21 bis, del DL 50/2017.  Una disposizione che comprendeva solo

Con l'attuale decreto fiscale, con il comma 2 dell'articolo 57, si attesta che "a decorrere dall' anno 2020, alle regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano, agli enti locali e ai loro organismi e enti strumentali come definiti dall' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, nonché ai loro enti strumentali in forma societaria, cessano di applicarsi le norme in materia di contenimento e di riduzione della spesa per formazione di cui all' articolo 6, comma 13, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122". Una disposizione quindi che non comprende ancora le Regioni, al fine di ignorare il limite imposto nel 2009, pur rimanendo in ogni caso una grossa boccata d'aria per togliere da una sorta di immobilismo la modernizzazione degli enti locali, per quanto riguarda la formazione dei suoi professionisti.

 


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