La Rivista del Sindaco


Contratti nazionali: aumento in busta delle posizioni economiche nel fondo

Nuovo Ordinamento Contabile dei Comuni
di La Posta del Sindaco
07 Agosto 2018

La Ragioneria generale (portando all'attenzione quanto stabilito con l'articolo 67, comma 2, lettera b del contratto nazionale) torna a chiedere di rideterminare i fondi 2016 e 2017, includendo i differenziali in discontinuità rispetto al passato. Già in passato, l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (Aran) era intervenuta in merito alle dichiarazioni congiunte riguardo i contratti del 2004, 2006 e 2009, arrivando a richiedere di seguire un percorso ben disciplinato, i cui punti fermi sono:

- elenco del personale in servizio alla data di firma del contratto nazionale;

- indicazione per ogni dipendente della posizione economica a quella data (non si considerano quelle successive con effetto retroattivo);

- calcolo del differenziale annuo; incremento del fondo a regime della somma dei singoli differenziali.

Anche i seguito ad eventuali cessazioni, l'importo dovrebbe rimanere invariato, stando al parere dell'Aran.

La richiesta è quella di fare, alla firma del contratto nazionale,  una fotografia del personale. La ragione di questo risiede nella volontà delle dichiarazioni congiunte, dove si chiarisce che il finanziamento dei differenziali avvenisse "con le risorse nazionali del contratto nazionale e quindi a carico dei bilanci degli enti". Se la Ragioneria aveva richiesto di riaprire i fondi degli anni precedenti, appesantendo il calcolo in maniera sensibile, non è di questo parere l'Aran.

Un importante cambiamento risiede nel fatto che mentre il testo del contratto regolamenta un istituto specifico, una dichiarazione congiunta richiama un principio. Stando a quanto riportato nel contratto, infatti, il calcolo delle differenze viene effettuato in "riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data". La complicazione arriva perché, stando al parere dell'Aran, non si può effettuare il calcolo alla firma del contratto, quindi una sola volta, ma nella "data in cui decorrono gli incrementi stipendiali", ovvero il 1° gennaio 2016, il 1° gennaio 2017, il 1° marzo 2018 e il 1° aprile 2018.

Vari problemi si presentano a questo punto, già basta pensare all'aumento relativo al 1° aprile 2018, che raccoglie nella tabella l'indennità di vacanza contrattuale, a sua volta presentante i differenziali Peo. Inoltre, seguendo il metodo presente nel parere dell'Aran, i differenziali calcolati all'inizio del 2016 e del 2017 dovrebbero essere annualizzati, ma così facendo, per quanto riguarda il 2018 si finirebbe a calcolare i differenziali per i primi due mesi dal 1° gennaio 2017 (momento del precedente aumento contrattuale), cambiando poi a marzo per considerare l'aumento del 1° gennaio 2018, infine ricalcolando di nuovo per i mesi da aprile a dicembre per incorporare l'aumento del 1° aprile 2018, più il rateo di tredicesima.

Anche nel 2019 la situazione si presenterebbe abbastanza complicata, quindi gli aumenti ci saranno ma bisogna ammettere che il metodo di calcolo poteva prevedere una via più semplice.


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