Per gli studenti partecipanti al programma Erasmus Plus è prevista una borsa di studio esente dall'Irpef, un'esenzione che però non coinvolge il personale amministrativo e docente che lavora nel programma. Questo punto è stato esplicitato dall'Agenzia delle Entrate, con la risposta 6/2019. Un Dicastero ha formulato un'istanza di interpello, per chiedere se il regime agevolato (ai fini di Irpef e Irap) dalla legge 208/2015, art 1, comma 50 di cui beneficiano gli studenti del programma Erasmus plus fosse estendibile anche al personale amministrativo e docente.
Il chiarimento pervenuto dall'Agenzia delle Entrate spiega come le disposizioni della legge di stabilità 2016 in materia di esenzione Irpef sulle borse di studio per la mobilità internazionale, riguardano gli studenti partecipanti al programma Erasmus Plus provenienti da università o istituti ad alta formazione artistica, coreutica e musicale, mentre i soggetti che le erogano beneficiano dell'esenzione dall'Irap. Hanno anche specificato come l'esenzione non si possa applicare alle somme che lo stesso programma comunitario prevede per personale amministrativo e docente.
Il chiarimento deriva anche dall'orientamento proveniente dalla Corte di Cassazione, tenuto in considerazione dall'Agenzia delle Entrate, in cui si ricorda come le norme di esenzione in materia tributaria sono soggette a stretta interpretazione, come riportato all'articolo 12 delle preleggi. Questo a causa della loro natura derogatoria di carattere speciale, che non ne permette una interpretazione analogica.
Di fatto, quindi, non essendo prevista un'espressa previsione esentativa per le sovvenzioni erogate ad altri partecipanti al programma (come appunto il personale amministrativo e docente), l'Agenzia ha stabilito che non ci sono i presupposti per estendere a questi il beneficio fiscale previsto con la legge di stabilità 2016. Essendo titolari di reddito per lavoro dipendente (disciplina dell'articolo 51, Dpr 917/1986), il personale amministrativo e docente non può al contempo risultare titolare di reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, previsto dallo stesso Dpr all'articolo 50, comma 1, lettera c. Non può quindi ottenere disposizioni esentative in relazione a queste ipotesi reddituali
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