La Commissione Arconet (Armonizzazione Contabile degli Enti Territoriali), lo scorso luglio ha precisato che le Unioni di Comuni non sono Enti strumentali, pertanto non devono essere incluse nel Bilancio Consolidato.
Questa risposta arriva alla questione posta da una Unione di Comuni in Emilia Romagna, la quale chiedeva come considerare tale Unione ai fini della gestione associata di servizi pubblici locali, parametro utile per stilare il Consolidato. La Commissione come risposta ha citato il Decreto Legislativo 267/2000, che all’art.2 co.1 definisce le Unioni di Comuni come Enti Locali e proprio come questi ultimi sono obbligate alla redazione del Bilancio Consolidato e all’Armonizzazione Contabile. Ribadendo inoltre che tali Unioni non sono Enti Strumentali, come scritto all’interno del Dlgs 118/2011 all’art.11-ter, di conseguenza i Comuni facenti parte della stessa non sono obbligati ad includere il Bilancio dell’Unione all’interno del Consolidato dell’Ente.
Continuando a parlare di Bilancio Consolidato, la Commissione ha precisato che le ex Ipab (istituti pubblici di assistenza e beneficenza) non rientrano nella stesura dello stesso nei casi in cui il Comune si occupi di nominare solo ed esclusivamente gli amministratori. Difatti, la nomina di questi soggetti non può essere identificata come mandato fiduciario, tramutato in controllo pubblico, escludendo di fatto le Ipab dal Consolidato.
Durante la riunione, il Dott. Biagio Mazzotta, Ragioniere Generale dello Stato, ha suggerito di porre fine a queste problematiche di natura tecnica, facendo realizzare alla Ragioneria Generale dei sistemi informativi-contabili, utili a tutti i piccoli Enti, basandosi sul modello già predisposto dell’OPI (Ordinativi informatici di Incasso e Pagamento), proponendo quindi un servizio gratuito utile come strumento di base ed esempio per le diverse PA di ridotte dimensioni.
Infine si è parlato del Decreto Legge 34/2019, meglio noto con il nome di “Decreto Crescita”, il quale ha offerto la possibilità ai Comuni con meno di 5mila abitanti di redigere una contabilità semplificata. In ogni caso la RGS (Ragioneria Generale dello Stato) richiede a tutti gli Enti aderenti di allegare al rendiconto del 2019 la situazione patrimoniale fino al 31 dicembre, compilata seguendo lo schema contenuto nell’allegato 10 del Decreto Legislativo 118/2011, il tutto entro e non oltre il 31 ottobre 2019.
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