La Corte dei Conti, attraverso la Sezione delle Autonomie, si è pronunciata in merito alle modalità di copertura economico-finanziaria in merito ai costi di servizio relativi al trasporto scolastico, con la deliberazione 25/2019, stabilendo che gli Enti, all’interno della rispettiva autonomia finanziaria e mantenendo l’equilibrio in tema di bilancio, come previsto dalla Legge di Bilancio di quest’anno, possono fornire copertura extra ai servizi di trasporto utilizzando risorse proprie, comportando di conseguenza minori spese per l’utenza.
L’adunanza, presieduta da Angelo Buscema, ha voluto inoltre precisare che ritenendo rispettati i principi dettati sopra, l’Ente debba definire la necessità di questi servizi motivandola in caso di forte interesse della collettività o nel caso che tali trasporti siano destinati a soggetti disagiati. Per quanto riguarda la quota che il pubblico dovrà pagare, non è necessariamente collegata ai costi che l’Amministrazione ha dovuto sostenere per offrire i servizi, difatti si possono proporre prezzi di minor entità o addirittura ricorrere alla gratuità.
Queste ipotesi vanno vagliate attraverso l’utilizzo di meccanismi definiti a priori, stabilendo con quali somme gli utenti pagheranno il servizio ricorrendo ad un sistema graduale che tenga conto delle diverse situazioni economiche degli stessi.
L’intera questione, era stata sottoposta dall’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, organo legittimato nei casi di richiesta pareri riguardanti la contabilità pubblica, proprio dalla Sezione delle Autonomie con l’art.10-bis del Decreto Legge 24 giugno 2016. I membri dell’ANCI in merito alla questione facevano riferimento al Decreto Legislativo del 13 aprile 2017, il quale dispone che “Effettività del diritto allo studio attraverso la definizione delle prestazioni, in relazione ai servizi alla persona, con particolare riferimento alle condizioni di disagio e ai servizi strumentali, nonchè potenziamento della carta dello studente, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera f), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.
I Giudici della Corte prima di emettere un parere hanno quindi tenuto conto di due aspetti di fondamentale importanza, il primo di carattere costituzionale, in quanto la massima legge dello Stato all’art. 34 sostiene che “La scuola è aperta a tutti”, il secondo di carattere meramente economico, in quanto le risorse a disposizione degli Enti Locali spesso scarseggiano e non permettono di promuovere anche alcuni servizi essenziali.
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