Il fondo di garanzia previsto dal Decreto Liquidità, all’articolo 13, Dl 23/2020, consente anche agli enti locali di finanziarlo per concedere vantaggi ulteriori alle microimprese del territorio. Con l’articolo 30, il Fondo di garanzia per il comparto produttivo del Paese ottiene un potenziamento e un’estensione dell’intervento, in deroga alla disciplina ordinaria, valido fino al 31 dicembre 2020.
In pratica, sarà permesso accedere a finanziamenti destinati a superare lo stato di difficoltà economica, causato dall’emergenza sanitaria da coronavirus, tanto per le piccole e medie imprese, quanto per i professionisti. Il finanziamento previsto non può essere superiore al 25% dei ricavi, con garanzia pubblica al 100%, e mai oltre i 25mila euro; senza applicare il modello di valutazione del merito creditizio.
Agli enti locali è concessa la possibilità di costituire sezioni speciali pressi fondi di garanzia (come da comma 1, lettera n, articolo 13) allo scopo di elargire ulteriori benefici alle microimprese, la cui sede si trova nel proprio territorio, in aggiunta a quelli già presenti nella normativa nazionale. Tali enti “possono conferire risorse al Fondo ai fini della costituzione di sezioni speciali finalizzate a sostenere l'accesso al credito, anche a favore di determinati settori economici o filiere d'impresa”, come specificato dalla norma.
Se la sezione speciale viene costituita, le piccole e medie imprese e i professionisti con sede nel territorio dell’ente potranno quindiutilizzare i finanziamenti agevolati con i previsti vantaggi aggiuntivi. Una novità che porta gli enti a confrontarsi con l’esigenza di inquadrare il corretto trattamento contabile. Il giusto configuramento dell’erogazione del fondo pare essere quello di operazione di concessione crediti da iscrivere nell’anno 2020 a titolo 3 della spesa. Eppure, i relativi rimborsi dovranno essere imputati tra le riscossioni crediti al titolo 5 delle entrate negli esercizi 2021 e successivi, per rispettare il principio di competenza finanziaria potenziata. Di conseguenza, saranno le risorse della gestione corrente di competenza a dover finanziare il conferimento al fondo.
Per le attività finanziarie, il saldo positivo sarà determinato al ricevimento dei rimborsi dei fondi ricevuti e potrà essere dedicato tanto al rimborso qnticipato dei prestiti, quanto al finanziamento della spesa in conto capitale. In presenza di concessioni di crediti (o altro tipo di incrementi) delle attività finanziarie con un importo superiore alle riduzioni di attività finanziarie imponibili nel medesimo esercizio, saranno le risorse correnti (comma 6, articolo 162, Tuel) a finanziare il saldo negativo.
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