La Rivista del Sindaco


Indicazione dedicata e separata per il contributo a fondo perduto

Finanza Locale
di La Posta del Sindaco
09 Luglio 2020

È prevista l’iscrizione nella voce A.5 per il regime contabile dell’agevolazione. L’erogazione di un contributo a fondo perduto per i titolari di partita Iva, i commercianti con attività d’impresa, di reddito agrario e di lavoro autonomo (con un reddito non superiore ai 5 milioni di euro nel 2019) è stata prevista dal Decreto Rilancio con l’articolo 25. La condizione per avere diritto al contributo è che l’ammontare di corrispettivi e fatturato del mese di aprile 2020 risulti inferiore ai due terzi di quello pervenuto per l’anno 2019.

Per determinare l’importo si dovrà applicare un percentuale specifica pari al 10%, 15% o 20% alla differenza calcolata tra i due valori. Se l’attività è partita dal 1° gennaio 2019, non ci sarà bisogno del sopracitato requisito relativo al calo fatturato, se l’attività rientra in quelle con ricavi o compensi inferiori ai 5 milioni di euro.

Se all’insorgere dell’emergenza da Covid-19, i soggetti erano già in stato di emergenza per colpa di stati di calamità, si può applicare la stessa previsione, come da delibera del 31 gennaio 2020 del Consiglio dei ministri. Data la difficoltà economica già documentate, per tali soggetti non sarà richiesto di verificare il requisito del calo fatturato; ad esempio è il caso dei comuni in stato di emergenza perché colpiti in precedenza da alluvioni, eventi sismici e crolli di infrastrutture.

Ai “soggetti per i quali la partita Iva è stata cessata” non è concesso il contributo, se l’attività è cessata alla data di presentazione dell’istanza, come chiarito dall’Agenzia delle entrate con la circolare 15/E/2020. In questo caso farebbe quindi da discriminante la presenza della partita Iva attiva piuttosto che l’eventuale inattività (o sospensione) presso la Camera di commercio. Mentre si attende un chiarimento in merito, possiamo quindi sostenere che anche gli imprenditori che non hanno cancellato la partita Iva e affittato le proprie attività possano rientrare nella concessione del contributo, e lo stesso vale, stando alla nozione comunitaria, per i soggetti in liquidazione se non risultano qualificabili come imprese in difficoltà economica al 31 dicembre 2019.

Il contributo sarà erogato a integrazione dei mancati ricavi a causa della crisi emersa con l’emergenza sanitaria, inserendosi quindi come contributo in “conto esercizio”, tra cui si trovano quelli di natura integrativa, come da legge e da disposizioni contrattuali.

 


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