Il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria con la sentenza 98/2018, ha affermato che le norme in materia di Pronto Soccorso devono essere messe in pratica seguendo i principi costituzionali, fondamenti che prevedono all’interno di un servizio di tipo regionale, un’organizzazione sul territorio più rapida e capillare, che quindi tende a conservare quei presidi in zone cosiddette svantaggiate, come previsto dal Decreto Ministeriale n.70/2015.
Il Tar Perugia è intervenuto sul provvedimento di un piccolo Comune, che aveva predisposto la chiusura del presidio a causa di problemi di natura finanziaria, senza prendere però in considerazione i bisogni dei cittadini interessati.
Il Collegio dei Giudici Amministrativi sostiene che l’eliminazione del Servizio di Pronto Soccorso, possa incidere in maniera rilevante sul diritto primario alla vita, che ogni essere umano possiede fin dalla nascita. Infatti, lo scopo principale del servizio di Pronto Soccorso è garantire tempestivamente una prestazione al fine di proteggere l’uomo, adempiendo al diritto alla salute, come ribadito più volte dalla Corte Costituzionale nelle sentenze n.275/2016 e n.162/2007. Tale diritto per sua stessa natura non può essere ridotto di fronte a qualsivoglia esigenza politica, amministrativa o finanziaria.
Ciò che viene sostenuto dal Tar Perugia, fa dedurre che non può essere in alcun modo legittimata la soppressione o il trasferimento in maniera definitiva di tali presidi, in quanto costringerebbero i fruitori finali a spostamenti che richiederebbero maggior tempo, invalidando quasi totalmente la tempestività del servizio. Il limite massimo consentito dei tempi di percorrenza (andata-ritorno) non può eccedere i 60 minuti, come stabilito dalla normativa.
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